Attività di valutazione e autovalutazione della ricerca basate sul software Criterium in adesione al contratto CRUI

Emanato con D.R. 1340 del 01/12/2023.
In vigore dal 8/12/2023.

Art. 1 Finalità

  1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, nel seguito indicata come “Ateneo” o “Università”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27/01/2012, e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla Valutazione della Qualità e della Ricerca (VQR) di cui all’art. 3 del D.P.R. 01/02/2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232.
    I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

    1. Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni1;
    2. Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni2.

  2. Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 2 Sistema Informativo

  1. Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Università adotta come parte del sistema informativo del proprio sistema di autovalutazione la piattaforma Criterium, nel seguito indicata semplicemente come “Piattaforma”, e disponibile all’indirizzo https://criterium.svelto.tech, selezionato dalla Conferenza dei Rettori della Università Italiane attraverso una gara aperta di appalto3.

Art. 3 Tornate di valutazione e indicatori

  1. Utilizzando la Piattaforma, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma quattro settimane.
  2. Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nella Piattaforma. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.
  3. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, la Piattaforma genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, come dettagliato nei successivi art. 8 e art. 9.
  4. Gli indicatori sono calcolati dinamicamente e non vengono memorizzati nella Piattaforma.
  5. I dati personali e gli indicatori, di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità elencate nell’art. 1 che precede o per l’assolvimento di adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 4 Procedure di valutazione

  1. Nell’ambito di una tornata di valutazione l'Università attiva una o più procedure di valutazione.
  2. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

    1. procedure di autovalutazione: sono procedure basate sui modelli di cui all’art. 1 del presente Regolamento e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell’Ateneo di cui all’art. 2, c. 1 e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 19 del 27/01/2012;
    2. procedure di supporto alla valutazione esterna: sono procedure basate sui modelli di cui all’art.1 che precede e orientate allo svolgimento di attività richieste all’Ateneo nell’ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Università dei prodotti da sottoporre a valutazione nell’ambito della VQR).

Art. 5 Soggetti valutati

  1. La Piattaforma valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato). Possono, inoltre, essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come, ad esempio, dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6 Autovalutatori e referenti

  1. L’Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che sono autorizzati ad accedere alla Piattaforma per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati “autovalutatori”.
  2. Tra questi, l’Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico- amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7 Protezione dei dati personali

  1. Le operazioni di trattamento nell’ambito delle attività di valutazione e autovalutazione della ricerca basate sul software Criterium in adesione al contratto CRUI sono effettuate dall’Università Ca’ Foscari Venezia, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento per le sole finalità indicate all’art. 1 che precede.
  2. Ai soggetti valutati viene resa apposita informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, disponibile tramite pubblicazione sul sito web della Piattaforma e sul sito internet di Ateneo.
  3. I dati personali dei soggetti valutati saranno accessibili solamente agli autovalutatori e referenti, di cui all’art. 6 che precede, nominati Autorizzati al trattamento, nonché al soggetto esterno che offre la Piattaforma debitamente nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
  4. I dati personali sono conservati all’interno della Piattaforma per 1 anno. Alla scadenza del predetto periodo di conservazione, i dati personali vengono eliminati dalla Piattaforma.

Art. 8 Indicatori dei soggetti valutati

  1. La Piattaforma effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli soggetti valutati, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui all’art. 1 che precede, inclusa l’attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun soggetto valutato rispetto al complesso dei soggetti valutati dalla Piattaforma a livello nazionale e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche ASN.
  2. Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla Piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.
  3. In nessun caso i soggetti valutati saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sui trattamenti automatizzati condotti dalla Piattaforma, che producano effetti giuridici che li riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla loro persona.
  4. Ciascun soggetto valutato può volontariamente e liberamente scegliere se rendere visibili ai soggetti valutatori individuati dall’Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all’Ateneo. Il soggetto valutato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta.

Art. 9 Indicatori aggregati

  1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, la Piattaforma genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare:

    • Dipartimenti;
    • aree di valutazione;
    • settori scientifico-disciplinari;
    • settori concorsuali;
    • combinazioni arbitrarie dei precedenti;
    • altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Art. 10 Rettifica dei dati

  1. I soggetti valutati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 3 che precede, come segue:

    1. I soggetti valutati possono chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo e/o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai recapiti indicati nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 7, c. 2 del presente Regolamento.
    2. Ciascun soggetto valutato può rettificare e integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo ARCA. La Piattaforma recepisce le modifiche apportate all’archivio ARCA.

  2. Resta valida la possibilità per ciascun soggetto valutato di richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. La Piattaforma recepisce le correzioni apportate all’interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Note 

1 http://www.anvur.it/attivita/vqr/

2 http://www.anvur.it/attivita/asn/

3 Gara Aperta di Appalto per la Realizzazione di una Piattaforma Software di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica per il Sistema Universitario e di Ricerca Italiano e Relativi Servizi Manutentivi https://crui.acquistitelematici.it/tender/86

Last update: 06/11/2024