Segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Emanato con D.R. n. 1332 del 29/11/2023.
In vigore dal 6/12/2023.

Art. 1 - Finalità e oggetto

  1. Il “Regolamento per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo” dell’Università Ca’ Foscari Venezia (“Ateneo” o “Università”), di seguito “Regolamento”, ha come obiettivo il contrasto alle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo mediante la formazione del personale coinvolto e l’implementazione di un processo di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette e di eventuale successiva comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), impedendo il reimpiego di risorse di illecita provenienza.
  2. A tale scopo, il Regolamento identifica le attività e i livelli di controllo finalizzati a individuare le caratteristiche dei soggetti e delle operazioni che potrebbero essere legati a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
  3. Le disposizioni del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all’interno dell’Ateneo, l’omogeneità nelle valutazioni delle segnalazioni, l’eventuale pronta comunicazione alla UIF e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. Sulla base di un approccio orientato al rischio, l’Università prevede che il processo di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette si applichi in modo sistematico soltanto alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le quali sono considerate dall’Ateneo ad alto rischio riciclaggio in base al tipo di attività svolte e agli importi interessati.
  2. Relativamente a

    • procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione
    • procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
    • procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, i quali sono considerati dall’Ateneo a basso rischio riciclaggio in base al tipo di attività svolte e agli importi interessati, sarà svolta un’attività di sensibilizzazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del presente Regolamento, al fine di dotare il personale di Ateneo di strumenti atti all’individuazione di fattispecie eventualmente riconducibili alla tematica del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Art. 3 - Definizioni

  1. Si forniscono di seguito delle definizioni utili ai fini del presente Regolamento.

    1. “Riciclaggio”: rientrano in tale definizione le seguenti attività illecite:

      • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
      • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione o proprietà di beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
      • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
      • la partecipazione a uno degli atti sopra descritti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

    2. “Finanziamento al terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle suddette condotte.
    3. “Operazione”: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.
    4. “Operazione sospetta”: operazione che, per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto a cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
    5. “Indicatori di anomalia”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
    6. “Segnalazione”: trasmissione di informazioni relative a una operazione sospetta da parte del Responsabile Unico di Progetto/Procedimento (RUP) (vedasi infra) al Gestore (vedasi infra).
    7. “Comunicazione”: trasmissione da parte del Gestore (vedasi infra) all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) (vedasi infra) di dati e informazioni concernenti operazioni sospette, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
    8. “Responsabile Unico di Progetto” (RUP): prima dell’avvio di un intervento pubblico da realizzare mediante contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Il RUP è il soggetto deputato ad avere la competenza su tutti i compiti relativi al corretto completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.
    9. “Gestore”: è il soggetto deputato a valutare le segnalazioni ricevute e, eventualmente, a effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) (vedasi infra).
    10. “Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia” (UIF): istituita presso la Banca d’Italia, è la struttura nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardino ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

  2. Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si rimanda alle definizioni declinate all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

Art. 4 - Il Gestore

  1. Il Gestore è nominato dal Direttore Generale dell’Ateneo tra i Dirigenti dell’Università per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.
  2. Il Gestore svolge i seguenti compiti:

    1. propone al Direttore Generale l’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, in coerenza con i provvedimenti emessi a riguardo da parte della UIF;
    2. acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai RUP
    3. valuta il contenuto delle segnalazioni pervenute e, eventualmente, le trasmette alla UIF;
    4. presenta una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte con particolare riguardo alle segnalazioni comunicate alla UIF;
    5. adotta misure di adeguata informazione e formazione nei confronti dei RUP ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e della normativa applicabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, nonché misure di adeguata informazione e sensibilizzazione a favore del personale di Ateneo, in modo da diffondere una cultura orientata alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

  3. Il Gestore può autonomamente svolgere attività istruttoria su operazioni ritenute sospette nell’ambito di diverse procedure.
  4. Nessun compenso è previsto per lo svolgimento delle attività del Gestore, il quale si avvale del supporto di un’apposita struttura organizzativa, individuata dal Direttore Generale.
  5. Il Gestore è l’unico interlocutore riconosciuto dalla UIF per la gestione delle comunicazioni e per lo svolgimento degli approfondimenti necessari.

Art. 5 - Il processo di rilevazione, segnalazione e comunicazione di operazioni sospette e i soggetti coinvolti

  1. Nell’ambito delle procedure di cui all’art. 2, c. 1, del presente Regolamento, i RUP, nel momento in cui entrano in relazione con gli operatori economici e i soggetti che li rappresentano, devono tenere in considerazione tutti gli indicatori di anomalia pertinenti di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento. Qualora i RUP ritengano, sulla base dei predetti indicatori di anomalia e grazie anche a eventuali incontri o interviste, che gli operatori economici siano potenzialmente coinvolti in operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli stessi effettuano una segnalazione al Gestore utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 2 (a cui è possibile allegare ulteriori elementi documentali utili).
  2. Il Gestore, acquisite le segnalazioni dai RUP, ne verifica i contenuti, effettuando l’attività istruttoria che ritiene opportuna.
    Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione e a seguito dell’istruttoria condotta, il Gestore può:

    1. archiviare la segnalazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui dall’istruttoria non emergano elementi di rischio sotto il profilo dell’antiriciclaggio;
    2. provvedere alla comunicazione alla UIF della segnalazione, corredata dagli elementi istruttori.

    Le comunicazioni sono effettuate dal Gestore alla UIF in via telematica, tramite il portale web INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione.

Art. 6 - Formazione e sensibilizzazione

  1. Affinché i RUP possano verificare le procedure di cui all’art. 2, c. 1, del presente Regolamento di cui sono responsabili attraverso una corretta interpretazione e applicazione degli indicatori di anomalia di cui all’Allegato 1, l’Ateneo garantisce agli stessi adeguata formazione specialistica in materia di antiriciclaggio.
  2. Per diffondere una cultura orientata alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e per favorire la rilevazione di comportamenti anomali anche con riferimento ai procedimenti e alle procedure di cui all’art. 2, c. 2, del presente Regolamento, l’Università garantisce attività di informazione e sensibilizzazione sulla tematica dell’antiriciclaggio a favore di tutto il personale di Ateneo.

Art. 7 - Riservatezza

  1. L’iter di rilevazione, segnalazione, valutazione e comunicazione di operazioni sospette è coperto da riservatezza. Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione. Tutto il personale coinvolto è tenuto, pertanto, a evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo.

Art. 8 - Disposizioni finali e norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare, alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e ai Provvedimenti della UIF emessi in tema di comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette.

Art. 9 - Modalità di approvazione e aggiornamento del Regolamento e dei relativi Allegati

  1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo a maggioranza assoluta dei componenti; è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo dell’Ateneo.
  2. Il Regolamento può essere modificato o integrato previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali aggiornamenti degli Allegati del Regolamento non costituiscono modifica di quest’ultimo e vengono emanati con provvedimento del Direttore Generale. 

Last update: 06/11/2024