Linee guida per la partecipazione di Ca’ Foscari in enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato
Emanato con Decreto n. 1192 del 19/10/2023.
Entrato in vigore il 26/10/2023.
Come previsto dal Piano di Uguaglianza di Genere (G.E.P.), l’Ateneo ha tra i propri obiettivi quello di utilizzare un linguaggio inclusivo nei propri documenti istituzionali. In coerenza con questo obiettivo, il presente testo segue le seguenti regole:
- dove possibile è stato inserito un termine collettivo neutro;
- nel testo si è mantenuto il maschile sovraesteso, come previsto all’art. 3, comma 3, dello Statuto di Ateneo, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nelle presenti Linee guida e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
1. Introduzione
- Le presenti Linee guida disciplinano, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dello Statuto di Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la partecipazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito anche Ateneo o Università) in Enti ed organismi di diritto pubblico o privato e individuano compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo in parola.
- Le presenti Linee guida hanno una funzione di orientamento e non hanno carattere di esaustività.
- Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia, in particolare:
- R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 “Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”, con specifico riferimento agli artt. 60 e 61 in materia di consorzi universitari;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 “Codice civile”;
- D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, con specifico riferimento all’art. 91 bis in tema di partecipazioni a consorzi e a società di ricerca;
- L. 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche TUSP).
2. Definizioni
- Ai fini delle presenti Linee guida, con il termine “Partecipazione” si intende l’adesione dell’Università Ca’ Foscari Venezia ad Enti terzi ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto.
- Per Enti terzi si intendono:
- Associazione (riconosciuta/non riconosciuta): organizzazione di più persone, fisiche o giuridiche, che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di uno scopo comune non lucrativo. Le attività di tutti i partecipanti e gli eventuali contributi degli associati (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) hanno quale fine il raggiungimento dello scopo per cui l’associazione è costituita. L’associazione agisce attraverso i suoi organi: l’assemblea degli associati, in cui si forma la volontà dell’ente, e gli amministratori, che costituiscono l’organo di attuazione di tale volontà e rispondono di fronte all’assemblea. Essa può essere riconosciuta, laddove abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
- Consorzio: forma associativa basata su un contratto con cui più soggetti istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.
- Consorzio interuniversitario: consorzio costituito da sole università.
- Fondazione: ente dotato di personalità giuridica e costituito da un patrimonio preordinato assegnato dal fondatore al perseguimento di un determinato scopo, possibile, lecito e di utilità generale.
- Fondazione di Partecipazione: fondazione sui generis, connotata da particolari caratteristiche quali la pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all’iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi; il principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all’ente; la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori.
- Società di capitali: organizzazione di più persone, fisiche o giuridiche, e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività economica ex art. 2247 c.c., costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma consortile e cooperativa.
3. Principi generali e finalità delle partecipazioni
- L’Università persegue i propri fini istituzionali anche attraverso la costituzione o l’adesione ad Enti terzi, secondo quanto previsto dall’art. 2, sia con altre Università ed enti pubblici di ricerca, sia con enti di diritto privato, sia in Italia che all’estero.
- La costituzione o l’adesione a detti Enti terzi è finalizzata esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo, ed è consentita nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
- L’Ateneo uniforma la propria azione ai criteri e ai limiti imposti per le partecipazioni pubbliche in società stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016 ed estesi ove compatibili, a tutti gli altri enti di diritti privato costituiti dagli Atenei, nei termini e modi disposti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1208 del 2017 e come riaffermato, altresì, dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con l’Atto di Indirizzo n. 39 del 2018.
- Le presenti Linee guida si applicano, per quanto compatibili, ai Centri Interuniversitari.
- Le presenti Linee Guida non si applicano ai seguenti casi che restano regolati dalle relative discipline
- società Spin Off e Start Up la cui disciplina è prevista nel Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza;
- contratti associativi (contratti, cioè, che regolamentano attività congiunte fra l’Ateneo ed altri partner, senza per questo costituire un soggetto giuridico terzo, come per la costituzione di Centri o Laboratori congiunti);
- atti istitutivi di Network (o anche “Reti”);
- adesioni ad associazioni, di interesse dipartimentale, finalizzate non già alla vita partecipativa dell’ente, bensì all’ottenimento di beni (quali ad esempio pubblicazioni e report di ricerca) destinati esclusivamente, ovvero a condizioni di favore, agli associati; pertanto, devono intendersi sottratte alle procedure di approvazione le associazioni alle quali si aderisce in qualità di associati privi del diritto di voto in tutti gli organi collegiali. Nei casi qui descritti la competenza è rimessa al Consiglio del Dipartimento interessato e al Direttore del Dipartimento è attribuita, di norma, la competenza della sottoscrizione dei relativi atti;
- enti che operano secondo logiche ispirate al principio di autonomia e nei quali i componenti degli organi non sono rappresentanti dei soggetti designanti.
4. Iter procedurale per la costituzione o adesione
- Le proposte di costituzione o adesione seguono iter diversi a seconda del soggetto proponente (Dipartimento o struttura diversa da questo):
- Docente interessato / Docenti interessati formula / formulano all’Ufficio Affari Generali, previa validazione del Direttore di Dipartimento, la richiesta di adesione, trasmettendo quanto richiesto dal successivo art. 5
- L’Ufficio, sentito il parere della Commissione Partecipate, comunica gli esiti dell’istruttoria al docente / ai docenti evidenziando, qualora riscontrate, eventuali situazioni di criticità
- In caso di istruttoria positiva: delibera del Consiglio di Dipartimento (nel caso di docenti afferenti a diverse strutture, delibera assunta da tutte le strutture coinvolte) la quale deve indicare precisamente la sede referente per l’Ateneo, l’eventuale intera quota a carico della/delle strutture in sede di adesione, l’assunzione di responsabilità per eventuali futuri oneri e il referente individuato per rappresentare l’Ateneo negli organi statutari dell’ente.
- Delibera degli Organi accademici
- Struttura proponente formula all’Ufficio Affari Generali, previa validazione del responsabile della struttura, la richiesta di adesione, dando conto delle motivazioni che giustificano la necessità dell’adesione, trasmettendo quanto richiesto dal successivo art. 5
- L’Ufficio, sentito il parere della Commissione Partecipate, comunica gli esiti dell’istruttoria all’interessato evidenziando, qualora riscontrate, eventuali situazioni di criticità
- L’Ufficio verifica con il proponente la disponibilità di fondi sul budget della struttura di riferimento. Laddove sia di rilievo strategico la struttura interessata può chiedere un cofinanziamento o l’integrale finanziamento da parte del Rettorato
- Delibera degli Organi accademici
- Nello specifico, la proposta di costituzione o adesione, quale che sia il soggetto proponente – Dipartimento o altra struttura – deve essere trasmessa all’Ufficio Affari Generali – Settore Affari Generali e Partecipate dell’Area Affari Istituzionali, cui compete la valutazione preliminare e l’istruttoria della richiesta. Successivamente, l’Ufficio provvede a trasmettere tutta la documentazione alla Commissione Partecipate per l’esame e la valutazione di propria competenza, così come disciplinato al successivo art. 5.
- All’esito dell’istruttoria:
- nel caso di adesione dipartimentale, la proposta – ai soli fini della valutazione dell’opportunità dell’adesione – dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, su istanza del docente proponente. Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti appartenenti a più Dipartimenti, la proposta di adesione dovrà essere presentata presso ciascun Consiglio. Compete ai Dipartimenti valutare il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con gli impegni didattici e accademici della persona proponente;
- nel caso di adesione proposta da una struttura diversa dal Dipartimento, la richiesta di adesione e la valutazione svolta dalla Commissione dovrà essere presentata al Rettore.
- Al termine dell’istruttoria di cui al precedente comma 3, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera n), dello Statuto di Ateneo, le proposte di costituzione e adesione a Enti terzi sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico nei casi previsti dall’art. 13, comma 2, lettera p), dello Statuto al quale compete, inoltre, individuare la struttura di Ateneo su cui ricadono gli eventuali oneri e contributi finanziari che dovessero derivare dall’adesione oltre a nominare i rappresentanti dell’Ateneo negli organi dell’ente partecipato.
5. Proposta di costituzione o adesione
- Il soggetto proponente, ai fini della presentazione della proposta di costituzione e/o adesione a un Ente esterno, assume agli atti ogni idonea documentazione.
- In particolare, la proposta di costituzione e/o adesione deve essere necessariamente accompagnata da un “piano di fattibilità" in cui siano indicati, tra l’altro:
- i fini istituzionali dell’Ateneo perseguiti con l’iniziativa;
- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, economiche (anche in termini di costi/ricavi attesi) e scientifiche che indirizzano la scelta e i risultati attesi dalla partecipazione;
- la sostenibilità degli eventuali oneri economici gravanti sull’Ateneo per tutta la durata della partecipazione (di norma a carico della struttura proponente che si assume altresì l’onere di tutte le spese future, anche in caso di temporanea gratuità dell’adesione);
- i partner (o aspiranti tali nel caso di ente costituendo);
- la proposta dei soggetti individuati per rappresentare l’Ateneo negli organi statutari dell’ente, scelti secondo quanto disciplinato al successivo art. 10;
- eventuali altre strutture di Ateneo che possano essere interessate all’adesione;
- bozza dello statuto (in caso di ente costituendo) o copia dell’atto costitutivo e dello statuto (in caso di adesione ad un soggetto già costituito);
- conto consuntivo/bilancio di esercizio degli ultimi tre anni (nel caso di adesione a enti già esistenti), o il “business plan” (in caso di costituzione di nuovo soggetto);
- ogni ulteriore documento utile all’individuazione degli elementi necessari al perfezionamento della partecipazione, compresi eventuali patti parasociali.
Nel caso in cui il proponente sia un Dipartimento, tutta la documentazione richiamata dovrà essere allegata alla delibera del Consiglio.
- L’adesione è possibile solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti.
- In caso di soggetti terzi sottoposti a legislazione straniera e costituiti con partner stranieri, il piano di fattibilità deve contenere una valutazione che tenga conto delle difficoltà derivanti dalla legislazione di riferimento e dalla composizione della compagine sociale. In questi casi potrà essere valutata una partecipazione che, sul piano formale, non presenti tutti gli elementi di tutela previsti dalle presenti Linee guida a condizione che non ne infici i principi espressi e che il livello di tutela raggiunto sia sostanzialmente equivalente.
6. Condizioni per la partecipazione e statuti degli enti partecipati
- Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, le partecipazioni dell’Ateneo sono subordinate ai seguenti presupposti, se del caso da prevedere negli statuti degli enti partecipati e per quanto compatibile con la forma giuridica prescelta:
- responsabilità dell’Ateneo limitata alla quota di partecipazione;
- disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
- destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;
- durata certa e diritto di recesso nel caso di modificazione dell’oggetto dell’Ente terzo partecipato o del venire meno dell’interesse a permanere nella sua compagine;
- previsione, ove necessario, di patti parasociali a salvaguardia dell'Università;
- eventuale rappresentanza dell’Ateneo negli organi di governo dell’Ente partecipato, nonché in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;
- assenza di clausole di “tacito rinnovo”, essendo esclusiva degli organi di governo dell’Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione dell’attività scientifica svolta illustrata, tramite apposita relazione predisposta dai rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi delle suddette entità;
- presenza di clausole volte a salvaguardare la competenza dell’Ateneo in materia di modifiche statutarie, ove queste incidano sui caratteri strutturali e funzionali della partecipata stessa quali: a) mutamento di forma giuridica; b) riduzione e/o modifica parziale e/o totale dei compiti dell’Ateneo; c) introduzione oneri di partecipazione in capo agli enti partecipanti; d) aumenti di capitale, durata;
- previsioni volte a garantire la trasparenza dei processi decisionali (es., verbali e deliberazioni degli organi di amministrazione e controllo) e delle attività (es., bilanci) dell’Ente.
- Gli Enti partecipati:
- prevedono l’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al fine di consentire la redazione del Bilancio consolidato (art. 5 comma 4, lett. a L. 240/2010), laddove previsto dalla normativa vigente;
- salvo motivata deroga, riportano l’espressa previsione dell’eventuale partecipazione dell’Università attraverso il comodato di beni, mezzi o strutture o la fornitura di servizi amministrativi;
- salvo motivata deroga, garantiscono la presenza di appropriati strumenti di indirizzo, informazione e verifica sulle attività da essi svolte.
In caso di deroga, sono comunque individuate corrispondenti misure di mitigazione dei rischi. - Le modifiche allo Statuto degli enti partecipati rilevanti per le condizioni di partecipazione dell’Ateneo sono adottate previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico nei casi previsti, così come disciplinato dallo Statuto di Ateneo, sentita la Commissione Partecipate.
- L’approvazione delle modifiche presuppone la verifica che le stesse non compromettano il perseguimento dei fini istituzionali, non pregiudichino l’interesse dell’Università a mantenere la partecipazione e che in ogni caso permangano i presupposti della partecipazione di cui alle presenti Linee Guida. La struttura proponente, a tal fine, presenta agli organi di governo dell’Ateneo, per il tramite del Settore Affari Generali e Partecipate, un’apposita richiesta, allegando alla stessa tutta la documentazione di supporto ritenuta necessaria o opportuna alla corretta valutazione della proposta.
- Le delibere così assunte dagli organi di Ateneo devono precedere quelle degli organi competenti dell’ente partecipato.
- Quanto disposto in merito alle modifiche degli Statuto si applica, per quanto compatibile, anche ai recessi ed alle liquidazioni degli Enti partecipati.
7. Attività in capo all’Ufficio Affari Generali - Settore Affari Generali e Partecipate dell’Area Affari Istituzionali
- Il Settore Affari Generali e Partecipate, nell’ambito dell’attività volte al perfezionamento della partecipazione dell’Ateneo ad Enti terzi:
- verifica la completezza della documentazione pervenuta dalle strutture proponenti;
- propone, nel caso di bozze di Statuto di enti in fase di costituzione, eventuali modifiche ai sensi della normativa vigente, dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e delle presenti Linee guida;
- cura l’istruttoria degli atti rimessi all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (art. 13, comma 2, lettera p) e art. 15, comma 3, lettera n), dello Statuto di Ateneo);
- predispone gli atti di nomina o designazione, a firma del Rettore, dei rappresentanti di Ateneo negli organi degli enti partecipati;
- coordina il processo del monitoraggio di cui al successivo art. 9 delle presenti Linee guida, relazionandosi con i rappresentanti e i referenti dell’Ateneo presso gli enti partecipati;
- collabora alla stesura di patti parasociali a salvaguardia dell’Università, in collaborazione – laddove opportuno – con altri uffici dell’Ateneo, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 1, lettera e);
- svolge attività di supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Partecipate di Ateneo.
- Il Settore Affari Generali e Partecipate è struttura di riferimento per il presidio, anche contabile, delle quote di capitale, limitatamente alla predisposizione dei provvedimenti di competenza e la cura del versamento delle quote di partecipazione al fondo di dotazione e, laddove previsto in delibera, al fondo di gestione.
Il versamento delle eventuali quote associative è invece a carico delle strutture proponenti e avviene a seguito di provvedimento del soggetto competente ad autorizzare annualmente l’adesione, mediante dispositivi di liquidazione da parte del responsabile del budget cui la stessa viene imputata, coerentemente con le disposizioni regolamentari in materia di spesa.
8. Commissione Partecipate
- La Commissione Partecipate di Ateneo (di seguito anche Commissione) ha compiti consultivi in materia di partecipazioni dell’Ateneo in Enti terzi e monitoraggio degli stessi.
- Di norma, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Commissione rende un parere non vincolante sugli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Affari Generali e Partecipate, preliminare a quello di spettanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con riferimento a:
- ogni proposta di adesione o partecipazione dell’Ateneo a Enti terzi, in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle presenti Linee guida, ai fini della partecipazione stessa;
- su eventuali quesiti relativi a casi di particolare criticità, su richiesta del Rettore o del Direttore Generale, per il tramite del Settore Affari Generali e Partecipate;
- sugli esiti del monitoraggio periodico condotto dal Settore Affari Generali e Partecipate sulle attività e sulla situazione economico-patrimoniale dei soggetti partecipati.
- La Commissione, per il tramite del Settore Affari Generali e Partecipate, può richiedere alle strutture proponenti un’integrazione della documentazione presentata laddove questa non risultasse sufficientemente esaustiva.
- La Commissione, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- contribuisce alla definizione degli indirizzi e delle scelte strategiche in materia di partecipazione dell’Ateneo ad Enti terzi;
- rende pareri, ove richiesto dal Settore Affari Generali e Partecipate, sugli adempimenti normativi in materia di partecipate.
- esamina eventuali criticità segnalate dal Settore Affari Generali e Partecipate, in esito al monitoraggio annuale sullo stato delle partecipazioni dell’Ateneo.
9. Monitoraggio
- Al fine di assicurare all’Ateneo idonei strumenti di informazione circa le attività degli enti esterni cui partecipa o aderisce, anche ai fini dell’obbligo di rendicontazione al MEF nonché dei provvedimenti obbligatori di trasmissione alla Corte dei conti in tema di partecipate, gli stessi Enti partecipati, fermi restando gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e delle restanti norme vigenti, trasmettono all’Università, una volta approvati, i verbali delle sedute degli organi, i bilanci e consuntivi ed ogni eventuale ulteriore documentazione se richiesta.
- Il Settore Affari Generali e Partecipate svolge annualmente il monitoraggio delle partecipazioni di Ateneo, al fine di verificarne lo stato, sentite i referenti dell’Ateneo ove emergano specifiche criticità. Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti alla Commissione per il parere di cui all’art. 8, comma 2.
- Il Settore Affari Generali e Partecipate trasmette una relazione sugli esiti del monitoraggio, con allegato il parere della Commissione, ai competenti organi di Ateneo, evidenziando ogni criticità in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione e la realizzazione degli scopi prefissati dall’Ateneo, ovvero alla necessità di dismissione, nel rispetto di quanto prescritto dal TUSP.
- Costituiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi di criticità e quindi possibili cause di recesso:
- situazioni di criticità di bilancio;
- previsioni di modifiche statutarie in contrasto con le previsioni a salvaguardia della posizione dell’Università;
- mancato adeguamento alla normativa vigente;
- assenza di attività scientifica qualora costituisca la finalità principale della partecipazione;
- inerzia amministrativa da parte dell’ente;
- mancato invio documentazione di cui al primo comma;
- malfunzionamento degli Organi di Governo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza di convocazione degli stessi, plurime ed improvvise dimissioni);
- Il monitoraggio delle partecipazioni dell’Ateneo, nel rispetto anche di quanto previsto dal TUSP, ha quali principali direttive:
- l’analisi economica del soggetto partecipato, in termini di pareggio di bilancio e di sostenibilità economico-finanziaria;
- l’analisi giuridica dello Statuto, in termini di responsabilità dell’Ateneo e coerenza con i fini istituzionali della partecipazione;
- l’analisi del partenariato ed elementi di contesto.
- L’Ateneo effettua altresì, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- Il Rettore relaziona periodicamente al Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione sull’andamento delle partecipazioni dell’Ateneo.
10. Rappresentanza dell’Ateneo negli organi statutari dell’ente partecipato e referenti nei rapporti con l’ente partecipato
- All’Assemblea degli enti partecipati l’Ateneo viene di norma rappresentato dal Rettore o da suo delegato. I delegati possono essere nominati con delega permanente oppure funzionale alla partecipazione ad una singola seduta.
- La rappresentanza dell’Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli enti costituiti, è disposta con apposito Decreto rettorale; spetta alla struttura coinvolta segnalare all’attenzione del Rettore i nominativi dei soggetti disponibili ad assumere la carica, sul quale il Rettore ha comunque diritto di scelta finale.
- La nomina o la designazione, se attribuite all’Ateneo, ovvero la proposta da presentare all’Ente partecipato per la nomina negli organi del medesimo, spettano al Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui nello Statuto dell’ente stesso sia previsto che la competenza spetti al Rettore. Laddove il Consiglio di Dipartimento non abbia deliberato in merito alla persona da proporre, provvede il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.
- Di norma le nomine o designazioni sono effettuate, ai sensi dello Statuto dell’Ente partecipato, fra il personale dipendente dell’Università.
- L’attribuzione dell’incarico di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve mantenere il criterio della prossimità delle discipline di ricerca ed è subordinato alle condizioni di cui al successivo comma 10.
- Il Rettore, in assenza di una nomina negli organi statutari dell’ente partecipato, provvede comunque a delegare a un dipendente dell’Ateneo il compito di fungere da referente per i rapporti fra l’Università e l’ente medesimo.
- Fino al momento dell’individuazione del referente dell’Ateneo ed in assenza della nomina di cui ai precedenti commi del presente articolo, i compiti di interfaccia fra Ateneo e l’ente sono attribuiti:
- nel caso di adesione su proposta dipartimentale, al Direttore del Dipartimento proponente o suo delegato;
- nell’ipotesi di adesione strategica, al Rettore o suo delegato.
- Ai rappresentanti dell’Università negli organi statutari sono attribuiti esclusivamente i poteri a essi conferiti nel Decreto di nomina, fermo restando le attribuzioni al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in merito alle decisioni relative alle modifiche di Statuto, recesso, liquidazione, estinzione dell’ente partecipato.
- I rappresentanti dell’Università negli organi degli enti partecipati devono rapportarsi con questi nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza e, in particolar modo, devono, per quanto compatibile con la disciplina applicabile all’Ente partecipato:
- possedere adeguate competenze economiche-giuridiche o in alternativa aver maturato adeguata esperienza in analoghi incarichi (almeno quinquennale e maturata nello stesso settore o in ambiti di complessità comparabile), al fine di garantire la migliore rappresentatività nello stesso. In assenza di tali competenze il rappresentante di Ateneo individuato sarà tenuto a svolgere un corso di formazione secondo le modalità e i termini individuati dalla Commissione Partecipate;
- assicurare il necessario flusso di informazioni al fine di garantire il raggiungimento delle finalità che l’Università ha inteso perseguire tramite la propria partecipazione;
- assicurare il necessario coordinamento con l’Università, ovvero fornire la possibilità all’Ateneo di esprimere le proprie valutazioni in merito alle decisioni dell’ente partecipato, soprattutto al fine di evitare che l’impegno nell’ente stesso possa aggravarsi.
- I soggetti individuati, nell’ambito della loro attività negli organismi partecipati, devono:
- consegnare di norma entro 30 giorni dalla richiesta , su invito del Settore Affari Generali e Partecipate, una relazione per l’anno di riferimento evidenziando:
- l’attività svolta dall’ente, con particolare riferimento al coinvolgimento dell’Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici;
- le prospettive future dell’ente e del rapporto collaborativo con le strutture dell’Ateneo;
- i punti di forza dell’ente, nonché eventuali criticità e rischi per l’Ateneo;
- l’interesse strategico dell’Ateneo a mantenere la partecipazione;
- acquisire preventivamente dagli Uffici competenti relativamente all’approvazione del bilancio di esercizio preventivo/consuntivo e su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti o dello Statuto;
- consultare la Commissione, per il tramite del Settore Affari Generali e Partecipate, in relazione ad atti di maggior rilevanza giuridico economica (quali acquisti consistenti, assunzioni di personale, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione, ecc.);
- trasmettere tempestivamente eventuali proposte di modifica dello Statuto dell’ente partecipato per l’approvazione da parte dei competenti organi di Ateneo (l’invio deve avvenire prima dell’approvazione definitiva delle stesse da parte dell’ente medesimo);
- segnalare sollecitamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione della partecipata, al fine di valutare l’opportunità di interventi specifici da parte dell’Ateneo o un eventuale recesso;
- promuovere la tempestiva trasmissione ai competenti uffici amministrativi dell'Ateneo della documentazione necessaria per curare gli adempimenti previsti dalle norme connessi alla partecipazione;
- garantire, nell’arco dell’intero mandato, un’assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina.
- consegnare di norma entro 30 giorni dalla richiesta , su invito del Settore Affari Generali e Partecipate, una relazione per l’anno di riferimento evidenziando:
- Essi sono altresì tenuti ad astenersi da qualsiasi attività o decisione che possa generare un conflitto di interessi, anche potenziale, o perseguire interessi in contrasto con quelli dell’Ateneo. Si applicano, a tale fine, le previsioni del Codice Etico e di comportamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dei Regolamenti di Ateneo in materia.
- Nel caso in cui non si attengano alle suddette linee di comportamento, gli Organi competenti valuteranno la revoca della nomina, salva in ogni caso la responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati.
11. Obblighi normativi
- L’Università istituisce un apposito elenco degli Enti terzi partecipati il quale viene aggiornato periodicamente e pubblicato nel sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente a tutti i dati e le informazioni richieste dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii.
- In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, l’Ufficio Affari Generali - Settore Affari Generali e Partecipate, anche ai fini del monitoraggio di cui al precedente art. 9, acquisisce i dati relativi agli Enti in cui l’Università detiene delle partecipazioni. I dati raccolti, per le partecipazioni per cui la legge lo richiede, sono trasmessi alle banche dati del MEF, a cura del Settore Affari Generali e Partecipate.
12. Norme finali
- Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida si rinvia allo Statuto e al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo e alla normativa vigente in materia di partecipate.
- Le Linee Guida per la partecipazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia in enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e/o privato sono emanate con Decreto rettorale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico di Ateneo. Analoga procedura è richiesta per eventuali modifiche, salvo nel caso in cui si tratti di aggiornamenti dovuti ad un adeguamento normativo in materia.
Last update: 19/12/2024